Sez. U, Sentenza n. 19756 del 24/09/2015 Ud. (dep. 12/05/2016) Rv. 266329 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Delitto punibile con l'ergastolo - Fatto commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. - Presenza di circostanza attenuante - Imprescrittibilità - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576, Cod. Pen. art. 577, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)