Sez. L, Sentenza n. 692 del 27/01/1988 (Rv. 457137 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LAVORO A COTTIMO - IN GENERE - RITMI DI COTTIMO - PREFISSAZIONE - MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI A LAVORATORI RIFIUTATISI DI ESEGUIRE IL COTTIMO NELLA MAGGIORE MISURA PRETESA DAL DATORE DI LAVORO IN CONTRASTO CON LE RIVENDICAZIONI SINDACALI - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LAVORO A COTTIMO - IN GENERE - RITMI DI COTTIMO - PREFISSAZIONE - MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI A LAVORATORI RIFIUTATISI DI ESEGUIRE IL COTTIMO NELLA MAGGIORE MISURA PRETESA DAL DATORE DI LAVORO IN CONTRASTO CON LE RIVENDICAZIONI SINDACALI - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ.*
La prefissazione dei ritmi di cottimo costituisce materia di contrattazione collettiva in relazione alla quale le organizzazioni sindacali svolgono una funzione di tutela delle condizioni di lavoro e di salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori, i quali, nell'esecuzione del cottimo, impegnano maggiori energie psicofisiche. Ne deriva che la scelta e l'attuazione dei mezzi di tutela di tali beni primari configurano Esercizio di attività sindacale, con lo ulteriore conseguenza che costituisce condotta o comportamento antisindacale, suscettibile di repressione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'irrogazione di sanzioni disciplinari a lavoratori che - oltre il rendimento minimo contrattualmente previsto - si siano rifiutati di eseguire il cottimo nella maggiore misura pretesa dal datore di lavoro in contrasto con le rivendicazioni sindacali. (V 5558/84, mass n 437228).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2101, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)