Sez. L, Sentenza n. 5558 del 30/10/1984 (Rv. 437228 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - PRESTAZIONE - RENDIMENTO - COTTIMO MISTO - RENDIMENTO INFERIORE A QUELLO MINIMO PREVISTO - INESATTO ADEMPIMENTO DEL COTTIMISTA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - PRESTAZIONE - RENDIMENTO - COTTIMO MISTO - RENDIMENTO INFERIORE A QUELLO MINIMO PREVISTO - INESATTO ADEMPIMENTO DEL COTTIMISTA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Salvo che non sia diversamente stabilito con apposita pattuizione, il solo fatto della presenza nel posto di lavoro non attribuisce al cottimista il diritto al minimo di cottimo, qualora il suo rendimento sia stato inferiore a quello minimo previsto, poiché, come, nel caso di retribuzione a tempo, la semplice messa a disposizione delle energie lavorative non realizza pienamente l'obbligazione del prestatore, tenuto, invece, all'impegno di utile collaborazione (con la conseguente configurabilità dello scarso rendimento quale insoluto adempimento), così, ove il creditore delle opere resti privato di quel minimo di rendimento che è connaturale al sistema del cottimo misto, è configurabile un inesatto adempimento del cottimista, specie qualora questi volontariamente riduca la propria attività (nella specie, per aderire ad una particolare Forma di sciopero). (V 4363/80, mass n 408231; (V 3917/80, mass n 407806).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)