Sez. 2, Sentenza n. 349 del 03/03/1965 (Rv. 310583 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - SUCCESSIVA TRANSAZIONE - INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - SUCCESSIVA TRANSAZIONE - INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
Le parti possono validamente transigere la lite anche dopo la emanazione della sentenza di merito ricorribile per Cassazione, prima del decorso del termine utile per la proposizione della impugnazione, o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso e prima della discussione orale. In entrambi le ipotesi, la Corte di Cassazione emettera declaratoria di inammissibilita o di improcedibilita del ricorso, per Mancanza di interesse nel ricorrente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)