Sez. L, Sentenza n. 671 del 27/01/1984 (Rv. 432931 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - SOPRAVVENUTA TRANSAZIONE DELLA LITE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - SOPRAVVENUTA TRANSAZIONE DELLA LITE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - NECESSITÀ.*
La completa transazione della lite (mediante processo verbale di conciliazione redatto innanzi alla commissione costituita presso l'ufficio provinciale del lavoro e reso esecutivo dal pretore ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ.) comporta, ove intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, la cessazione della materia del contendere, la quale deve essere dichiarata dalla suprema Corte, pur in Mancanza di una formale rinuncia, in considerazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla impugnazione. (V 694/83, mass n 425434; (V 1579/80, mass n 405144; (V 349/65, mass n 310583; (V 349/65, mass n 310582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)