Sez. 2, Sentenza n. 1777 del 07/07/1964 (Rv. 302537 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - PER DANNI A TERZI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - PER DANNI A TERZI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'autonomia dell'appaltatore - il quale esplica la sua attivita nell'esecuzione di un'opera, organizzandone e apprestandone i mezzi, curandone le modalita ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera - esclude ogni rapporto institorio tra il committente e l'appaltatore, per il quale quest'ultimo possa essere considerato un commesso o comunque un dipendente del primo. Conseguentemente, la responsabilita per danni, derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, ricade esclusivamente e direttamente sull'appaltatore, anche nel caso che il committente abbia, nel suo interesse, nominato un direttore dei lavori, o un sorvegliante, il quale non abbia poteri di ingerenza e di disposizione. Sol quando, in concreto, l'appaltatore agisca quale nudus minister del committente, ovvero quando il danno ai terzi sia derivato da specifico ordine impartito dal direttore o dal sorvegliante e dall'appaltatore eseguito, puo profilarsi la responsabilita del committente medesimo. (V. 1432/63; 165/60; 479/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)