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Sez. 2, Sentenza n. 3092 del 31/03/1987 (Rv. 452188 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - REALIZZAZIONE DI PROGETTO ALTRUI SOTTO LA VIGILANZA DI UN TECNICO INDICATO DAL COMMITTENTE - AUTONOMIA DELL'APPALTATORE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452188-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - REALIZZAZIONE DI PROGETTO ALTRUI SOTTO LA VIGILANZA DI UN TECNICO INDICATO DAL COMMITTENTE - AUTONOMIA DELL'APPALTATORE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*

In materia di appalto, la funzione direttiva eventualmente riservata al committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore - che è un connotato tipico del contratto di appalto -, non potendo trasformare lo stesso in un passivo strumento nelle mani del committente o del direttore dei lavori da questi nominato; a meno che l'appaltatore non sia tenuto per contratto ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico dell'uno e delle altre, nel qual caso, la sua funzione si riduce a quella di un "nudus minister". Pertanto, fuori di quest'ultima ipotesi, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico indicato dal committente, conserva, sia pure in parte, la sua autonomia, essendo egli comunque tenuto a seguire nell'esecuzione dell'opera le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. (V 434/80, mass n 403803; (V 2841/79, mass n 399157; (V 1/76, mass n 378610; (V 1777/64, mass n 302537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)