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Sez. 1, Sentenza n. 5166 del 08/09/1980 (Rv. 409016 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE - DUPLICE IMPOSIZIONE IN DIPENDENZA DELLO STESSO PRESUPPOSTO - DIVIETO - SFERA DI OPERATIVITA.*
Stato
decisa il 1980-09-08
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409016-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE - DUPLICE IMPOSIZIONE IN DIPENDENZA DELLO STESSO PRESUPPOSTO - DIVIETO - SFERA DI OPERATIVITA.*

Il divieto della duplice imposizione, in dipendenza dello stesso presupposto ancorche nei confronti di soggetti diversi, fissato dall'art 7 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, riguarda la concreta applicazione e liquidazione del tributo, e, pertanto, non opera nella diversa fase dell'accertamento, che puo essere effettuato nei confronti di piu soggetti, cui sia comune il presupposto stesso.*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)