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Sez. 1, Sentenza n. 9247 del 04/08/1992 (Rv. 478433 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Accertamento - Rettifica degli imponibili dichiarati | Società di capitali - Trasformazione in società di persone - Imputazione di redditi della società di capitali alla società di persone - Amministrazione finanziaria - Rettifica di detta impostazione contabile - Ammissibilità - Ostatività del divieto di duplicazione di imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478433-01

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Accertamento - Rettifica degli imponibili dichiarati

In materia di imposta sul reddito (nella specie imposta di R.M. cat. B), qualora una società di capitali si trasformi in una società di persone, la circostanza che la società risultante dalla trasformazione abbia dichiarato redditi da ricavi imputabili al periodo gestito nella forma di società di capitali, corrispondendo le relative imposte, non preclude, in virtù del divieto di doppia imposizione ex art.7 del T.U. n. 645 nel 1958, all'amministrazione finanziaria di rettificare la impostazione contabile e tributaria voluta ed attuata dalla società, ciò perché il principio che vieta la duplicazione di imposta opera soltanto in un momento successivo come diritto alla ripetizione di imposte erroneamente pagate.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)