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Sez. L, Sentenza n. 1236 del 05/02/1988 (Rv. 457441 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - MALATTIE O LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DALLE SOSTANZE RADIOATTIVE - DIRITTO DEI MEDICI ALLA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI EX SENTENZA N. 246 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457441-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - MALATTIE O LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DALLE SOSTANZE RADIOATTIVE - DIRITTO DEI MEDICI ALLA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI EX SENTENZA N. 246 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 28 novembre 1986, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 cost., della disposizione del secondo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958 n. 93, il diritto dei medici alla corresponsione della rendita, per malattie o lesioni causate dall'Azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, sussiste ove sia accertato un grado minimo di inabilità permanente superiore al dieci per cento, essendosi ritenuto il limite del venti per cento (stabilito dalla norma perciò dichiarata incostituzionale) ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto dal regime generale (d.P.R. n. 1124 del 1965 come già modificato dalle sentenze costituzionali n. 93 del 1977 e n. 64 del 1981) in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 93 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)