Sez. L, Sentenza n. 5892 del 29/10/1988 (Rv. 460380 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE O LESIONI CAUSATE AI MEDICI DELLA AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE - GRADO MINIMO DI INABILITÀ PERMANENTE - MISURA - SENTENZA N. 246 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE O LESIONI CAUSATE AI MEDICI DELLA AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE - GRADO MINIMO DI INABILITÀ PERMANENTE - MISURA - SENTENZA N. 246 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA.*
La portata delle pronunce d'incostituzionalità non può essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale. Pertanto, il grado minimo di una inabilità permanente superiore al venti per cento, stabilito dall'art. 2 della legge 20 febbraio 1958 n. 93 per l'indennizzabilità di malattie o lesioni causate ai medici dall'Azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, è stato abolito non dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1977 (concernente l'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e l'applicabilità per le malattie professionali della medesima soglia minima d'inabilità - più del dieci per cento - stabilita per gli infortuni) ma dalla sentenza della stessa Corte n. 246 del 1986, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2 della suindicata legge nella parte in cui, ai fini della corresponsione della rendita ai medici danneggiati dall'Azione suddetta, esige un grado minimo d'inabilità permanente superiore al venti - anziché al dieci - per cento. (V 1236/88, mass n 457441; (Conf 1750/88, mass n 457743, sulla seconda parte; (Conf 970/87, mass n 450596, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/1958 num. 93 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)