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Sez. 5, Sentenza n. 4725 del 06/10/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214564 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - Decreto di citazione a giudizio - Nella sua interezza - Richiesta del P.M. di fissazione dell'udienza nel giudizio pretorile - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214564-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore è un atto complesso a formazione progressiva, composta: dalla richiesta di fissazione della data dell'udienza, dal provvedimento del Pretore di fissazione della data, e dal decreto di citazione a giudizio dell'imputato. Ne consegue che quando l'art. 160 secondo comma cod. pen. (che contiene una elencazione tassativa degli atti interruttivi della prescrizione) cita quale atto interruttivo del corso della prescrizione il decreto di citazione a giudizio, il riferimento va inteso al decreto nella sua completezza e non ad una parte di esso. Pertanto, la richiesta del P.M. di fissazione della data dell'udienza, non è provvedimento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto non è atto che rientri tra quelli tassativamente elencati nell'art. 160 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)