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Sez. 5, Sentenza n. 2909 del 22/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212615 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - PM presso la pretura - Richiesta al pretore della data per la celebrazione del dibattimento - Decreto di rinvio a giudizio - "Dies a quo" - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212615-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di interruzione della prescrizione nel giudizio pretorile, la emissione del decreto di citazione a giudizio (atto, appunto, interruttivo della prescrizione) presuppone che il PM formuli richiesta al pretore perché fissi la data di comparizione e fornisca le altre eventuali ulteriori indicazioni da inserire in detto decreto. Pertanto, solo quando l'atto conterrà tutti gli elementi essenziali per la "vocatio in ius" previsti dall'art. 555 cod. proc. pen., esso sarà perfetto, con la conseguenza che, dal momento del suo deposito nella segreteria del PM, avrà luogo l'effetto interruttivo del termine prescrizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)