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Sez. 6, Sentenza n. 17237 del 16/10/1989 Ud. (dep. 07/12/1989) Rv. 182792 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCAUTO ACQUISTO) - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO TRA I DUE REATI - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182792-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCAUTO ACQUISTO) - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO TRA I DUE REATI - INDICAZIONE.*

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. deve ricercarsi nell'elemento psicologico, che nel primo reato si concreta nella certezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella contravvenzione è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza. (V mass n 164867; (V mass n 163369, ed ivi citate; (Conf mass n 171048; (Conf mass n 159151, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)