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Sez. 1, Sentenza n. 4687 del 01/03/1983 Ud. (dep. 21/05/1983) Rv. 159151 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONTRAVVENZIONE EX ART. 712 COD. PEN. - CRITERI DUBITATIVI.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159151-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONTRAVVENZIONE EX ART. 712 COD. PEN. - CRITERI DUBITATIVI.*

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza va ricercato nell'elemento psicologico, che nel delitto consiste nella certezza da parte dell'agente della provenienza da delitto della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella contravvenzione si risolve nel colposo mancato accertamento della legittima provenienza della cosa stessa, nonostante la presenza di concreti elementi di sospetto. (V mass n 148764).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)