Sez. U, Sentenza n. 3800 del 23/11/1974 (Rv. 372320 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - SENTENZA ARBITRALE - IN GENERE - PREZZO - PAGAMENTO - LODO ATTRIBUTIVO DI SOMME ALL'APPALTATORE - INTERESSI - OBBLIGO DELLA PA - INTERESSI ANTERIORI ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO - CONDIZIONI - RITARDO COLPEVOLE DEL PROVVEDIMENTO - FATTISPECIE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - SENTENZA ARBITRALE - IN GENERE - PREZZO - PAGAMENTO - LODO ATTRIBUTIVO DI SOMME ALL'APPALTATORE - INTERESSI - OBBLIGO DELLA PA - INTERESSI ANTERIORI ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO - CONDIZIONI - RITARDO COLPEVOLE DEL PROVVEDIMENTO - FATTISPECIE.*
In tema di appalto di opere pubbliche (nella specie disciplinato dal capitolato generale approvato con DM 29 maggio 1895) la pubblica amministrazione e tenuta a corrispondere all'appaltatore gli interessi sulle somme a lui attribuite con lodo dichiarato esecutivo, anche prima della registrazione del decreto che essa e tenuta ad emettere in esecuzione del lodo a norma dell'ultimo comma dell'art 40 di detto capitolato, quando l'emissione di tale provvedimento sia stata ritardata volontariamente ed ingiustificatamente o con colpa grave. (nella specie, e stato rimesso al giudice di rinvio l'accertamento sul punto se l'impugnazione per nullita del lodo arbitrale reso esecutivo, che aveva disposto il pagamento di somme contestate a favore dell'appaltatore, giustificasse il comportamento dell'amministrazione che aveva ritardato l'emanazione dell'ordinativo di pagamento fino alla decisione di nullita).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, DM 29/05/1895 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)