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Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/02/2014) Rv. 259081 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Ipotesi di cui all'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - Condizioni ostative - Dolo o colpa grave dell'istante - Prova fondata sui medesimi elementi valutati per l'emissione della misura cautelare - Sufficienza.
Stato
decisa il 2013-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259081-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. (proscioglimento con sentenza irrevocabile), al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della misura cautelare. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non vale nel caso di riparazione previsto dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)