Sez. 1, Sentenza n. 2522 del 03/12/1970 (Rv. 348816 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - OBBLIGO DELLE RESTITUZIONI E DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - EFFETTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA RISOLUZIONE - INTERESSI - DECORRENZA DALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - PRODUZIONE DI NUOVI INTERESSI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - OBBLIGO DELLE RESTITUZIONI E DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - EFFETTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA RISOLUZIONE - INTERESSI - DECORRENZA DALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - PRODUZIONE DI NUOVI INTERESSI - ESCLUSIONE.*
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo giacche toglie valore alla causa giustificativa delle effettuate attribuzioni patrimoniali, ma l'Obbligo delle reciproche restituzioni e quello in ispecie del risarcimento del danno sorge dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa efficacia ex nunc. Del pari la Determinazione pecuniaria del danno essendo questo un credito ancora incerto e illiquido, puo produrre interessi, mediante il suo accertamento giudiziale, solo dal giorno della domanda e non da quello della convenzione successivamente risolta. Quindi, tali interessi, non ancora scaduti al momento della domanda, non possono produrre 'ex sè ulteriori interessi. (V 1285'68 mass n 332846 476'65 1986'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)