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Sez. 2, Sentenza n. 4510 del 23/08/1985 (Rv. 441974 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441974-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA.*

La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1458 cod. civ.) produce un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite (tranne che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica). Ne deriva che, in caso di risoluzione per inadempimento, le parti sono tenute a restituire le somme percette a causa del contratto ed i relativi interessi legali, dovuti quali frutti civili del denaro, decorrono - salva diversa e minore richiesta dell'avente diritto - dal giorno in cui esse sono state acquisite dalla parte obbligata alla restituzione. (Conf 3073/80, mass n 406833; (Conf 756/72, mass n 356907; (contra 2522/70, mass n 348816; (contra 476/65, mass n 310841; (contra 1986/64, mass n 302842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)