Sez. U, Ordinanza n. 4290 del 20/02/2008 (Rv. 601770 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Applicazione del regime di diritto pubblico - Espressa previsione normativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Norma transitoria di cui all'art. 4 della legge n. 252 del 2004 - Portata derogatoria - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che (introducendo il comma 1 "bis" all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001) ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego - vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 13/10/2005 num. 217 art. 175, Legge 30/09/2004 num. 252 art. 1, Legge 30/09/2004 num. 252 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)