Sez. U, Sentenza n. 8691 del 27/04/2005 (Rv. 580310 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico "ex" art. 1 D.L. n. 487 del 1993 - Controversie relative al rapporto di lavoro - Devoluzione al giudice ordinario "ex" art. 6, secondo comma, D.L. cit. - Controversie relative a questioni inerenti al periodo anteriore alla trasformazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Art. 1 D.L. n. 269 del 1994 - Influenza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proposte dopo la disposta privatizzazione di detto rapporto di lavoro - privatizzazione avvenuta a seguito della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico "ex" art. 1 D.L. n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71 del 1994, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993 - sono devolute, ai sensi dell'art. 10 di detto D.L., alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in considerazione della natura privatistica di detto rapporto "ex" art. 6, secondo comma, del citato D.L., che non è esclusa dalla disposizione del sesto comma dell'art. 6, ult. cit., la quale, prevedendo che, sino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, stabilisce un assetto transitorio della normativa sostanziale. Inoltre, sull'attribuzione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria derivante da dette norme, e sulla data dalla quale si è verificata detta devoluzione, non hanno inciso né l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (art. 1, secondo comma, D.L. n. 487 del 1993, modificato dall'art. 2, ventisettesimo comma, della legge n. 662 del 1996), in quanto al tempo in cui questa è stata perfezionata il rapporto di lavoro era già stato privatizzato, né l'art. 1 del D.L. n. 269 del 1994, il quale, in riferimento agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, prevede che continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltesi anteriormente alla trasformazione, poiché detta norma reca una disciplina transitoria concernente esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva alla sua entrata in vigore e, conseguentemente, non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)