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Sez. 3, Sentenza n. 539 del 18/01/2002 (Rv. 551664 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Pignoramento eseguito in luogo costituente abitazione del terzo e sede della società debitrice - Presunzione di appartenenza alla società dell'arredo d'ufficio destinato all'attività sociale - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551664-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

In caso di opposizione di terzo avverso il pignoramento eseguito contro una società (nella specie, a r.l.), quando detto atto esecutivo venga effettuato in un luogo che oltre ad essere la residenza del terzo sia anche luogo di appartenenza della società debitrice, che ivi svolga la sua normale attività amministrativa con l'arredo di ufficio indispensabile, non merita censura in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che, in virtù dello stabile rapporto di fatto tra il debitore e detto luogo di sua appartenenza in comune con altri, ritenga sussistente la condizione di proprietà, in capo allo stesso debitore, di quei beni per i quali il diritto, oltre che conclamato dalla presunzione di possesso, è reso altresì verosimile dalla reale destinazione all'attività esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)