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Sez. 3, Sentenza n. 4222 del 24/04/1998 (Rv. 514871 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Affidamento, anteriore al pignoramento, dei beni mobili al debitore, e proprietà del terzo - Prova documentale - Necessità - Contratto di comodato - Prova della proprietà - Inidoneità.
Stato
decisa il 1998-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514871-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

Il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare ha l'onere di provare documentalmente non soltanto l'affidamento dei beni al debitore in data certa, anteriore al pignoramento, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi e a questo fine il contratto di comodato è inidoneo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)