Sez. U, Sentenza n. 220 del 25/05/2001 (Rv. 546967 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Atto amministrativo favorevole al dipendente sottoposto a controllo della Corte dei conti - Rifiuto di registrazione - Sostanziale ritiro dell'atto amministrativo e adeguamento della p.a. al rifiuto - Impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo - Sussistenza - Apprezzamento della fondatezza delle ragioni opposte alla registrazione - Travalicamento dei poteri del giudice amministrativo - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Mentre gli atti negativi di controllo della Corte dei conti sono sottratti al sindacato giurisdizionale ammesso dall'art. 113 Cost. contro gli atti della p.a., trattandosi di atti provenienti da un organo estraneo all'apparato della p.a., emanati nell'esercizio di una funzione imparziale, svincolata dall'indirizzo politico e amministrativo del Governo, è invece impugnabile l'atto con il quale l'Amministrazione, dando comunicazione all'interessato del rifiuto di registrazione, si adegui al rifiuto e sostanzialmente ritiri l'atto sottoposto al controllo; in tal caso il giudice amministrativo, nel valutare la legittimità dell'atto impugnato, può indirettamente apprezzare la fondatezza delle ragioni opposte alla registrazione dell'atto sottoposto al controllo, senza con ciò eccedere dai limiti posti all'esercizio del proprio potere giurisdizionale. (Fattispecie nella quale un magistrato amministrativo aveva chiesto, dinanzi al giudice amministrativo, il riconoscimento del proprio diritto all'allineamento stipendiale, sul rilievo che il provvedimento a lui favorevole adottato in sede amministrativa non aveva conseguito la propria efficacia).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/02/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 113, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)