Sez. U, Sentenza n. 3806 del 23/11/1974 (Rv. 372330 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - DI CONTROLLO - IN GENERE - ATTI DI CONTROLLO - NATURA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE - LESIONE DI DIRITTI OD INTERESSI DEI PRIVATI - INSUSSISTENZA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - PRECLUSIONE - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - IMPROPONIBILITA.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - DI CONTROLLO - IN GENERE - ATTI DI CONTROLLO - NATURA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE - LESIONE DI DIRITTI OD INTERESSI DEI PRIVATI - INSUSSISTENZA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - PRECLUSIONE - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - IMPROPONIBILITA.*
Gli Atti costituenti attuazione del potere di controllo attribuito alla Corte dei conti nei confronti dell' amministrazione dello stato e delle regioni a statuto speciale, non hanno la natura di provvedimenti amministrativi, essendo la suddetta Corte estranea all'apparato esecutivo che ha il suo vertice nel governo, sia per la posizione di indipendenza garantitale dall'art 100 cost, nei confronti del governo medesimo, sia perche il controllo che le compete e esercitato da una posizione di assoluta imparzialita, con esclusivo riguardo all'osservanza della legge e senza alcuna considerazione per gli interessi amministrativi perseguiti attraverso l'atto da controllare o per le finalita che possono averlo ispirato. Inoltre, i suddetti Atti di controllo non sono suscettibili di ledere diritti o interessi dei privati, operando nell'ambito del procedimento di formazione dell'atto di amministrazione attiva ed esaurendo i loro effetti nei rapporti fra l'organo di controllo e l'organo controllato, al quale soltanto debbono essere, quindi, imputate le lesioni delle posizioni soggettive dei terzi, eventualmente causate dal rifiuto di registrazione opposto dalla Corte dei conti. Ne consegue che gli Atti di controllo posti in essere da quest'organo sono sottratti a qualsiasi Sindacato giurisdizionale e che il ricorso prodotto contro di essi innanzi al consiglio di stato e improponibile per difetto assoluto di giurisdizione. (nella specie, un avvocato dello stato, comandato presso la regione Friuli-Venezia Giulia, aveva impugnato la deliberazione con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti aveva rifiutato la registrazione del decreto del Presidente della giunta regionale che gli aveva riconosciuto il diritto di percepire un'indennita sostitutiva della quota di ripartizione degli onorari che avrebbe riscosso ove avesse prestato servizio presso l'amministrazione di appartenenza. Nonche l'atto con il quale l' amministrazione regionale gli aveva comunicato di non poter provvedere il pagamento, a causa del rifiuto del visto. Il consiglio di stato dichiarava ammissibile il ricorso e lo accoglieva nel merito. La suprema Corte, enunziando i principi di cui in massima, ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento dell'atto di controllo della Corte dei conti).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 17, Statuto Reg. Friuli-Venezia-Giulia art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)