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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 164 del 2006

Decisione
decisa il 2006-04-05, depositata il 2006-04-14
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:164
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 30353

  • Reati e pene
  • Reati contro il patrimonio mediante frode
  • Casi di non punibilità per fatti commessi in danno di congiunti
  • Omessa inclusione del reato previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 143/1991 (indebito utilizzo di carta di credito)
  • Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non comprende fra i fatti non punibili, ove commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli di cui all'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 157. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo ed è totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo. Non può valere a colmare le lacune il rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti, giacchè il giudice ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di una norma con motivazione autosufficiente. - Sulla necessità di motivazione autosufficiente v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 92, n. 312/2005 e sentenza n. 432/2005.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza del 9 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di B. E., iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 649, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, ove commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 157; che l'ordinanza si limita a riferire, in punto di fatto, «che non è intervenuta sentenza di separazione legale tra i coniugi, oggi rispettivamente imputato e parte offesa» e «che la contestazione verte su fatti lesivi del patrimonio altrui mediante frode, nella fattispecie coniuge non ancora separato legalmente»; che il giudice a quo ritiene, quindi, non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., e al tempo stesso «rilevante ai fini del decidere», «la questione sollevata dal difensore della imputata», riguardante l'«omessa previsione» nell'art. 649, primo comma, cod. pen. «dell'art. 12 del decreto-legge n. 143 del 1991»; che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo ed è, altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo; che, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, non può valere a colmare le anzidette lacune il semplice rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti — nella specie, la difesa dell'imputata — giacché il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con motivazione autosufficiente (v., ex plurimis, ordinanze n. 92, n. 312 e n. 432 del 2005); che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze