Sez. 2, Sentenza n. 1506 del 19/04/1975 (Rv. 375101 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONDANNA ALLE SPESE - SOGGETTO CAGIONANTE LA NULLITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONDANNA ALLE SPESE - SOGGETTO CAGIONANTE LA NULLITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando la causa sia stata rinviata al primo giudice ai sensi dello art 354 cod proc civ per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il giudice di appello puo condannare al pagamento delle spese processuali la parte che egli riconosce soccombente, per avere dato causa alla nullita che ha determinato il rinvio. La decisione in proposito del giudice di appello, essendo il risultato di un apprezzamento di mero fatto, e incensurabile in Sede di legittimita. (V 838/67, mass n 326957).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)