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Sez. 1, Sentenza n. 838 del 03/05/1967 (Rv. 326957 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PARTE CHE HA DETERMINATO LA NULLITA - CONDANNA ALLE SPESE.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326957-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PARTE CHE HA DETERMINATO LA NULLITA - CONDANNA ALLE SPESE.*

Nel caso di rinvio della causa al primo giudice, il giudice di appello puo condannare alle spese la parte, che egli - con apprezzamento di fatto incensurabile in Sede di legittimita - riconosca soccombente, per aver dato causa alla nullita, che ha dato luogo al rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)