Sez. 3 - , Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020 (Rv. 657801 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA | Diritto del conduttore al risarcimento del danno nei confronti del terzo - Legittimazione - Sussistenza - Presupposti.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA
Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)