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Sez. 3, Sentenza n. 25219 del 15/12/2015 (Rv. 638029 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA | Molestie di fatto e di diritto - Nozione - Mezzi di tutela.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638029-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA

Costituiscono molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell'art. 1585, comma 1, c.c., le pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, contestando il potere di disposizione del locatore, o rivendicando un diritto che infirmi o menomi quello del conduttore; invece, quando il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento materiale del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro di lui ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585 com. 1, Cod. Civ. art. 1585 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)