diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29188 del 20/10/2021 (Rv. 662642 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO | Esecuzione sospesa a seguito di opposizione all’esecuzione - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, anche se resa in sede di legittimità ex art. 384 comma 2 c.p.c.
Stato
decisa il 2021-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662642-01

ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in giudicato

della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al riguardo la comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato consegua ad una decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla Corte di cassazione.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)