Sez. 3 - , Sentenza n. 8683 del 04/04/2017 (Rv. 643842 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO | Termine per la riassunzione - Decorrenza - Entro sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione - Immediata efficacia della sentenza di primo grado - Conseguenze - Insorgenza del potere di riassunzione - Dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione.
ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell’art. 282 c.p.c. da parte della l. n. 353 del 1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all’esecuzione, deve essere inteso nel senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti l’opposizione), non identificando, invece, il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c, nasce con la sua stessa pubblicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)