Sez. L - , Sentenza n. 14811 del 10/07/2020 (Rv. 658485 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Documenti informatici della PA - Cd. "Marcatura temporale" - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
Per i documenti delle pubbliche amministrazioni formati in originale con mezzi informatici, la cd. "marca temporale" non costituisce un elemento essenziale, risultando previsti sistemi diversi al fine di individuare con certezza il momento di formazione dell'atto opponibile ai terzi, sicché anche la segnatura di protocollo e la posta elettronica certificata costituiscono idonee tipologie di validazione temporale. (Fattispecie in cui era contestata, per carenza della "marcatura temporale", la opponibilità al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare della convenzione tra comuni avente ad oggetto la delega delle funzioni disciplinari).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, DPCM 22/02/2013 art. 1 com. 1 lett. I
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)