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Sez. L - , Sentenza n. 30579 del 28/10/2021 (Rv. 662613 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Ufficio per il procedimento disciplinare - Individuazione - Ministero della giustizia - Direttore generale del personale e della formazione - Competenza - Art. 5 del d.P.C.M. n. 84 del 2015 - Validità - Omessa adozione dei decreti attuativi – Irrilevanza – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662613-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di impiego pubblico privatizzato, la competenza per i procedimenti disciplinari più gravi, presso il Ministero della Giustizia, è del Direttore generale del personale e della formazione, ai sensi dell'art. 5 del d.P.C.M. n. 84 del 2015, restando del tutto irrilevante l'omessa adozione dei decreti attuativi la cui previsione è correlata alla riorganizzazione di determinati uffici; infatti, né l'art. 16 del citato d.P.C.M., che individua puntualmente gli uffici e le strutture oggetto della ristrutturazione, né le disposizioni transitorie fanno riferimento al Direttore generale del personale e della formazione e alle funzioni ad esso assegnate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 15/06/2015 num. 84 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)