Sez. 1 - , Ordinanza n. 15040 del 15/07/2020 (Rv. 658673 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione parziale - Nozione e presupposti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
In tema di espropriazione per pubblica utilità, quella parziale per la quale l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l'art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art. 33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)