Sez. 1, Sentenza n. 17112 del 27/08/2004 (Rv. 577250 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Espropriazione parziale - Nozione e presupposti - Impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore della parte di suolo espropriata in sè considerata - Necessità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriazione parziale, per la quale l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua, ai sensi dell'art. 40 legge n. 2359 del 1865(e della similare disposizione dell'art. 15 bis della legge della Provincia di Trento n. 6 del 1993, inserito dall'art. 41 della legge provinciale n. 10 del 1998 nell'ambito di un'innovativa ridefinizione dei criteri indennitari), si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa. Ne deriva che l'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato, abbia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sè considerato.(Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dei criteri indennitari previsti per l'espropriazione parziale avendo il giudice di merito escluso la sussistenza di un pregiudizio economico, per il proprietario, ulteriore rispetto a quello compensabile con l'indennizzo espropriativo inerente all'area espropriata, con ciò implicitamente riconoscendo il carattere "neutro" dell'espropriazione sulla residua proprietà).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge Prov. Trentino Alto Adige 19/02/1993 num. 6 art. 15 bis, Legge Prov. Trentino Alto Adige 11/09/1998 num. 10 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)