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Sez. 6, Sentenza n. 8627 del 22/03/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205803 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Soggetto che utilizzi una struttura associativa, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al solo fine dell'acquisto di dette sostanze, operando con propri mezzi - Partecipazione al reato associativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205803-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sono la formazione e la permanenza di un vincolo sociale tra tre o più persone, teso alla realizzazione di un numero indeterminato di illeciti quali previsti dagli artt. 73 e seguenti del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ne consegue che l'utilizzazione di una struttura associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, già organizzata ed autonomamente funzionante, da parte di un soggetto che operi, con propri mezzi e con personale occasionalmente reperito e di volta in volta incaricato e retribuito come corriere, al solo fine dell'acquisto di partite di sostanze stupefacenti, non può, di per sè e solo in ragione della preesistente organizzazione, configurare a carico di detto acquirente il reato associativo di cui all'art. 74 del citato d.P.R.. (Nella fattispecie si trattava di un soggetto il quale utilizzava una struttura associativa mercantile finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, già organizzata ed autonomamente funzionante in territorio straniero, al solo fine dell'acquisto di partite di sostanze stupefacenti da importare in Italia, a tal fine operando con propri mezzi e con personale occasionalmente reperito e di volta in volta incaricato e retribuito come corriere; la Suprema Corte ha ritenuto illegittima l'affermazione di penale responsabilità di tale soggetto in relazione al reato associativo, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)