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Sez. 1, Sentenza n. 2167 del 24/10/1994 Ud. (dep. 03/03/1995) Rv. 200411 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Associazione mafiosa - Soggetto dedito al traffico internazionale di stupefacenti che collabori temporaneamente con l'associazione - Inserimento necessario in essa - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200411-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Non รจ configurabile l'inserimento nell'associazione mafiosa (nella specie "Cosa nostra") di persone, estranee ad essa, ma stabilmente inserite nel circuito internazionale dei trafficanti di stupefacenti che, pur mantenendo una gestione autonoma dei propri affari, abbiano trovato conveniente collaboratore, settorialmente e temporaneamente, con l'associazione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)