diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9236 del 21/02/2012 Ud. (dep. 09/03/2012) Rv. 252213 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Segretezza della deliberazione - Segregazione dei giudici - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252213-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

La segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell'organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall'inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 528

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)