Sez. 1, Sentenza n. 8737 del 13/12/2002 Ud. (dep. 21/02/2003) Rv. 223695 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Segretezza - Violazione dovuta alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse - Incidenza sulla validità della deliberazione - Esclusione - Rilevanza ai fini della responsabilità personale del magistrato - Sussistenza - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
La violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen., non è specificamente sanzionato da nullità e quindi, in forza del principio di tassatività di cui all'art. 177 stesso codice, non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza. (Fattispecie relativa alla partecipazione alla camera di consiglio dei giudici popolari supplenti di corte d'assise).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)