Sez. 2, Sentenza n. 836 del 15/03/1968 (Rv. 332130 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - USUCAPIONE DEDOTTA DAL CONVENUTO AL FINE DI PARALIZZARE LA REVINDICA DELLO ATTORE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - USUCAPIONE DEDOTTA DAL CONVENUTO AL FINE DI PARALIZZARE LA REVINDICA DELLO ATTORE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
L'usucapione, opposta per paralizzare la reivindicatio dell'avversario, costituisce un esempio tipico di eccezione riconvenzionale e non di domanda riconvenzionale in quanto al diritto vantato dall'attore il convenuto oppone il suo diritto maturato con il possesso protrattosi per il tempo stabilito dalla legge al fine di ottenere semplicemente il rigetto della domanda e non gia anche - come accade nell'ipotesi di domanda riconvenzionale - un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore, che vada oltre il rigetto della domanda dal medesimo proposta. Tale eccezione puo, quindi, essere proposta per la prima volta in grado di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)