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Sez. 2, Sentenza n. 2136 del 07/07/1971 (Rv. 352881 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - AZIONE NEGATORIA DI SERVITU - DEDUZIONE DELL'USUCAPIONE A FAVORE DEL CONVENUTO - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352881-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - AZIONE NEGATORIA DI SERVITU - DEDUZIONE DELL'USUCAPIONE A FAVORE DEL CONVENUTO - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Qualora il convenuto, in un giudizio di negatoria servitutis, si limiti a contestare la pretesa dell'attore, assumendo di aver acquistato la servitu per usucapione, si e in presenza di un tipico esempio di eccezione riconvenzionale e non di domanda riconvenzionale, in quanto al diritto vantato dall'attore il convenuto oppone il suo diritto maturatosi con il possesso protrattosi con il tempo, al fine di ottenere soltanto il rigetto della domanda e non gia un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore, che vada oltre il rigetto della domanda proposta dal medesimo. Il giudice di merito che, ritenuta fondata tale eccezione, rigetti la domanda non incorre nel vizio di extrapetizione. (sulla prima parte Conf 836'68, mass n 332130).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)