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Sez. 1, Sentenza n. 6937 del 10/12/1997 Cc. (dep. 14/02/1998) Rv. 209610 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Concessione per grave infermità fisica - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209610-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

Per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 n. 2 cod. pen. è necessario che ci si trovi in presenza o di una prognosi infausta "quoad vitam" oppure che il soggetto abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili, tali da non poter essere praticati in regime di detenzione extramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). (Fattispecie di reiezione dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena proposta da soggetto che aveva subito cinque anni prima un trapianto epatico per cirrosi virale di tipo B-delta e, come tale, era obbligato a trattamento immuno-soppressore a vita, ed era inoltre affetto, in atto, da diabete insulino-dipendente e cardiopatia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)