diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 727 del 31/01/2000 Cc. (dep. 06/03/2000) Rv. 215498 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo per grave infermità fisica - Condizioni per la concessione: impossibilità di trattare l'infermità in ambiente carcerario - Migliore trattamento della patologia in ambiente extramurario - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215498-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

Ai fini della concessione del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, è necessario che le condizioni patologiche siano tali da rendere obiettivamente impossibile fronteggiarle in ambiente carcerario, a nulla rilevando che esse, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, possa essere trattato meglio in ambiente extracarcerario. (Fattispecie nella quale il condannato, dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione arteriosa in centro clinico specializzato, aveva trascorso quindici giorni di ricovero post-operatorio presso un ospedale civile, dopo il quale le sue condizioni di salute erano ritornate soddisfacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)