Sez. 5, Sentenza n. 49782 del 21/03/2013 Ud. (dep. 10/12/2013) Rv. 258026 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Delibera di insindacabilità operata dal Senato - Diversa valutazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE
In tema di diffamazione a mezzo stampa addebitata ad un membro del Parlamento, una volta che sia stata deliberata dalla Camera di appartenenza l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, il giudice ordinario non può che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, ma non gli è consentito assumere una determinazione opposta sull'applicabilità della scriminante di cui all'art. 68 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)