Sez. 5, Sentenza n. 46663 del 30/10/2007 Ud. (dep. 14/12/2007) Rv. 238130 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Delibera di sindacabilità operata dalla Camera dei Deputati - Diversa valutazione da parte del giudice - Ammissibilità - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE
In tema di diffamazione addebitata ad un membro del Parlamento, una volta che la Camera di appartenenza abbia deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, ma non è consentito assumere una determinazione opposta sull'applicabilità della scriminante di cui all'art. 68 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)