Sez. 2, Sentenza n. 2387 del 04/03/1998 (Rv. 513322 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE | Domanda di riscatto proposta dal difensore munito di ordinaria procura alle liti - Inammissibilità - Proposizione della stessa domanda in grado di appello - Novità della stessa - Configurabilità - Ammissibilità - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
La domanda di riscatto proposta dal coerede ex art. 732 cod. civ. costituendo un atto dispositivo di diritti deve necessariamente provenire dalla parte e non dal suo difensore munito di ordinaria procura alle liti. Pertanto la formulazione di tale domanda da parte del difensore, senza uno specifico mandato, equivalendo a mancata proposizione della stessa, comporta che se la domanda sia riproposta in grado d'appello essa, avendo carattere di novità, debba essere dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)