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Sez. 2, Sentenza n. 9744 del 23/04/2010 (Rv. 612626 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE | Domanda di riscatto proposta dal difensore munito di procura in calce o a margine dell'atto - Ammissibilità - Procura speciale conferita per lo scioglimento della comunione e per l'esercizio del retratto - Validità - Sussistenza - Criteri.
Stato
decisa il 2010-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612626-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

Il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 cod. civ. a favore dei coeredi, viene ad esistenza solo con la manifestazione di volontà che può essere espressa pure con l'atto introduttivo del giudizio, sempre che tale manifestazione sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sua sottoscrizione di tale atto, o con il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso; né può assumere rilievo, in senso contrario, il fatto che la procura speciale sia stata conferita, con il medesimo atto, per lo scioglimento della comunione dei beni e, solo incidentalmente, per l'esercizio del retratto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)