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Sez. 2, Sentenza n. 31 del 14/01/1969 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111668 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - ACQUISTO DI COSA NON NECESSARIA O SUPERFLUA - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111668-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - ACQUISTO DI COSA NON NECESSARIA O SUPERFLUA - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*

In tema di truffa contrattuale sussiste il danno patrimoniale non soltanto nel caso in cui la merce acquistata per effetti del raggiro abbia un valore inferiore al prezzo pagato o non sia utilizzabile, ma anche nel caso in cui il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo, se risulta che la cosa fornitagli e a lui non necessaria o superflua, non sarebbe stata acquistata senza le dolose macchinazioni usate dallo agente. (Conf.109594, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)