Sez. 2, Sentenza n. 1177 del 13/05/1969 Ud. (dep. 14/10/1969) Rv. 112953 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - TRUFFA CONTRATTUALE - ACQUISTO DI COSA DETERMINATO DALL'ALTRUI INGANNO -PAGAMENTO DEL GIUSTO PREZZO - DANNO PATRIMONIALE - VALUTAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - TRUFFA CONTRATTUALE - ACQUISTO DI COSA DETERMINATO DALL'ALTRUI INGANNO -PAGAMENTO DEL GIUSTO PREZZO - DANNO PATRIMONIALE - VALUTAZIONE.*
In tema di truffa contrattuale la valutazione del danno non si esaurisce nella eventuale sproporzione di valore tra prestazione e controprestazione, ma deve essere fatta con riguardo anche allo svantaggio prodotto alla parte offesa dal fatto stesso dello scambio di un bene posseduto con altro recepito, potendo costituire danno per il soggetto passivo anche l'acquisto a giusto prezzo di cosa superflua, in quanto le somme occorse per tale acquisto egli avrebbe potuto utilizzare per altri piu impellenti bisogni. (Conf 111668, anno 1969, ed ivi citate.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)